DLD12204 Decreti legislativi - Definizioni
RG23204 rev.03 01/2005
in vigore dal 30 Luglio 2004
Doc. DLD12204 Emissione 30/11/2004
Ultimo Aggiornamento 30/11/2004
Edizione: 01
Redatto da: Grandesso Giovanni
Verificato da: Grandesso Giovanni
- Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n.185
- Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231
- Decreto Ministeriale 30 Maggio 2001
Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n.185
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
Art.1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o pił tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivitą professionale eventualmente svolta;
- c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attivitą professionale;
- d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato nell'allegato I;
- e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivitą professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o pił tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
- a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato II;
- b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
- d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
- e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Art.2.Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
- b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
- c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;
- d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
- e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
- f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attivita' produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.
Decreto Ministeriale 30 Maggio 2001
Art. 1.
1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.



