Sito ufficiale dei professionisti dell'informatica

RG18204 - Disciplina dell' Albo

(Provvedimenti attuativi Regolamento ANIP RG10501 Art.5)



  • Art.1 Albo dei professionisti dell'informatica ANIP
  • Art.2 Requisiti per l'iscrizione
  • Art.3 Prova valutativa
  • Art.4 Casi di esenzione
  • Art.5 Domanda di iscrizione
  • Art.6 Iscrizione all'albo
  • Art.7 Cancellazione dall' albo




Doc. RG18204
Emissione 30/11/2004
Ultimo Aggiornamento 27/05/2008
Edizione: 06
Redatto da: Grandesso Giovanni
Verificato da: Grandesso Giovanni

Art.1 Albo dei professionisti dell'informatica ANIP

Sono iscritte all'Albo Nazionale Informatici Professionisti le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati nell' articolo 2

Per ciascun iscritto sono indicati nell' albo

  • Cognome, titolo accademico, nome
  • luogo e data di nascita
  • Data di iscrizione e numero di iscrizione
  • Ogni altra informazione specificata nel modello di domanda approvato ANIP

Art.2 Requisiti per l'iscrizione

Per conseguire l'iscrizione agli esami di selezione è necessario:

  1. essere maggiorenni
  2. Presentare domanda di partecipazione compilata regolarmente e corredata degli allegati previsti

Per conseguire l'iscrizione all'Anip è necessario:

  1. essere maggiorenni
  2. essere identificabile con la definizione di "informatico professionista" specificata nel Codice Deontologico di Comportamento professionale ANIP (Art.1 comma 8), ovvero persona fisica che in qualità di libero professionista o di dipendente, esercita abitualmente e principalmente almeno una delle seguenti attività: consulenza, supervisione, direzione, manutenzione, controllo, installazione, realizzazione, progettazione, collaudo, di sistemi informativi tecnologici atti al trattamento di informazioni ovvero dati, comunemente definite con il termine "informatica"
  3. dimostrare di aver esercitato per un periodo continuativo minimo di tre anni l'attività attinente l'informatica, l'information technology, la scienza delle informazioni indicata al comma 2
  4. possedere i requisiti di onorabilità - non possono essere iscritti all'ANIP coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).
  5. non possono essere iscritti all'ANIP coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    • a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
    • in una qualsiasi causa attinente l'information technology se comminata entro i cinque anni precedenti la domanda di ammissione alla prova valutativa
  6. possedere i requisiti di professionalità - coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Anip devono, salvi i casi di esenzione, aver superato la prova valutativa indetta da ANIP costituita da un esame scritto e da un esame orale, ovvero essere in possesso dei requisiti di onorabilità

Art.3 Prova valutativa

Le prove valutative sono indette dall'ANIP con provvedimento pubblicato nel proprio sito internet e consistono in una prova scritta ed in un colloquio

la prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, verte sulle materie specificate nel Bando di Selezione. Il colloquio verte sulle stesse materie della prova scritta e sui contenuti indicati nel curricula professionale sottoposto dal candidato alla Commissione.

la prova valutativa è superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi ovvero non inferiore a quanto riportato nel bando di selezione.

la prova valutativa si svolge di norma presso le sedi delle commissioni provinciali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla Segreteria nazionale ANIP che, in base al numero di richieste ricevute, provvederà ad organizzare le prove, possibilmente in aree geografiche limitrofe alla residenza dei candidati.

ANIP nell'ambito delle sessioni indette, stabilisce le date e le modalità di svolgimento delle prove scritte e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative

ANIP organizza le prove scritte al raggiungimento del numero minimo di 10 candidati. In caso di numero candidati inferiore alla soglia indicata, gli stessi acquisiscono il diritto di partecipare alla prima prova scritta organizzata successivamente a quella rinviata o comunque alla prova successiva a quella rinviata in cui si verifica il raggiungimento del numero minimo di candidati all'ammissione.

sono ammessi alle prove valutative, ove istituite e comunque su esplicito invito, coloro che:

  • sono in possesso dei requisiti richiesti
  • hanno presentato domanda alla Sede operativa entro i tempi previsti dal Bando di Selezione e versato il relativo contributo di partecipazione la cui ricevuta viene allegata alla domanda di ammissione all'esame
  • hanno ricevuto esplicito invito al sostenimento delle prove nelle date indicate in apposita comunicazione inviata all'istante

In caso di assenza ingiustificata del candidato in occasione della prova di valutazione scritta alla quale è stato ammesso con comunicazione ANIP, il candidato deve presentare nuova domanda e versare nuovamente il contributo di partecipazione.

Costituisce giustificato motivo per l'assenza causata da:

  • preavviso scritto, anche privo di motivazione, inviato con 15 giorni di anticipo rispetto la data della prova, tramite raccomandata A/R alla Sede Operativa ANIP,
  • malattia certificata dal medico curante,
  • lutto di famiglia,
  • concomitanza di scioperi dei mezzi di trasporto pubblici nel giorno della prova
  • eventi atmosferici di particolare intensità concomitanti al giorno della prova, quali precipitazioni atmosferiche piovose a carattere torrentizio, precipitazioni nevose di particolare intensità,
  • terremoti, maremoti, trombe d'aria, frane e smottamenti concomitanti al giorno della prova nelle prossimità dei luoghi di svolgimento delle prove o in prossimità del luogo di residenza del candidato

l'assenza giustificata concede al candidato il diritto a partecipare alla prima sessione di ammissione utile prevista dal bando di selezione successivo a quello in cui si è registrata l'assenza stessa. Resta a carico del candidato la produzione e presentazione, alla sede operativa ANIP, entro e non oltre 10 giorni dalla data delle prove, di documentazione idonea ad attestare le giustificazioni previste.

ANIP può rinviare le date delle prove per motivi di particolare gravità, dandone preavviso tramite messaggio e-mail ai candidati, che conservano il diritto di partecipare alla sessione successivamente indetta

In nessun caso la contribuzione economica prevista per la partecipazione alle prove di selezione può essere rimborsata o restituita

Art.4 Casi di esenzione

Sono esentati dalla prova scritta:

  1. coloro che si trovano in possesso del requisito di "speciale competenza" da più di 5 anni, ovvero risultano iscritti all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio CTU istituiti presso i tribunali nazionali per un periodo uguale o superiore a 5 anni rispetto al momento in cui viene presentata la domanda di ammissione alle prove. In tal caso occorre presentare idonea attestazione prodotta dal Tribunale presso il quale si è iscritti
  2. coloro che dimostrano di esercitare la professione di Informatico Professionista (così come definito all'Art1 comma 8 Codice Deontologico ANIP) per un periodo continuativo non inferiore a 10 anni in qualità di dipendente o libero professionista, con l'esclusione delle attività meramente commerciali (venditore, commesso al banco, rappresentante), di mero amministratore di società quando l'attività espletata esuli dalla gestione direttamente correlata con l'informatica e documentata nell'atto costitutivo della societa presso la quale ha prestato la sua opera.
  3. Coloro che sono espressamente autorizzati dal Presidente o in sua vece dalle commissioni provinciali, ove istituite, previo inoltro agli stessi organismi di idonea documentazione, che il candidato avrà cura di predisporre ed inviare con le stesse modalità e caratteristiche previste dai Regolamenti in vigore.

L'esenzione dalla prova scritta non esclude il sostenimento del colloquio orale con la commissione nei modi, luoghi e tempi stabiliti.

Per ottenere l'esenzione dalla prova scritta occorre inviare al Presidente, presso la sede operativa, o in sua vece alle Commissioni provinciali, ove istituite, entro i termini di scadenza indicati nel Bando, la documentazione:

  • Domanda di accesso alle prove di selezione;
  • Ricevuta di versamento del contributo di partecipazione;
  • Domanda di iscrizione con I documenti specificati all'Art.5 del presente Regolamento

In caso di accettazione, verrà inviata al candidato idonea comunicazione di autorizzazione a partecipare al colloquio di ammissione nei tempi e nei luoghi previsti.

Art.5 Domanda di iscrizione

Nella domanda di iscrizione all'ANIP, l'istante deve indicare tutti i dati richiesti, senza omissioni, utilizzando l'apposito modulo predisposto da compilare con elaboratore elettronico, corredato degli allegati previsti, firmato in ogni pagina con penna di colore blu ed in ogni caso in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento RG24204

la domanda di iscrizione va presentata in concomitanza alla prova orale, fatto salvo il caso particolare di esenzione dalla prova scritta, e consegnata alla commissione che provvederà ad inoltrarla, dopo averla vidimata, alla Segreteria operativa ANIP in caso di superamento della prova.

la domanda deve essere corredata inoltre della seguente documentazione:

  • Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (Carta di identità, patente se prodotta nel formato tessera europeo) in fronte retro e firmata con penna blu
  • Curriculum vitae redatto secondo il modello predisposto dall'ANIP e firmato in tutte le pagine, ovvero in tutte le facciate dei fogli se prodotti con stampa in fronte-retro
  • Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della repubblica presso il Tribunale di residenza del candidato con data non superiore ai tre mesi precedenti la data di sostenimento delle prove
  • Due foto formato tessera, a colori, prodotte con processo fotografico

La segreteria ANIP, ricevuta la documentazione ed il parere della Commissione di selezione, provvede ad inoltrare al candidato idonea comunicazione inerente l'esito della prova. In caso di esito negativo viene inoltrata formale comunicazione. In caso di esito favorevole viene inviato al candidato l'invito a perfezionare l'iter di ammissione con il versamento della quota sociale che dovrà pervenire tassativamente, entro e non oltre il termine indicato. La segreteria ANIP provvede inoltre a:

  • registrare i dati indicati nella documentazione presentata
  • redarre la pagina skill da pubblicare nell'Albo on-line e predisporre le pagine correlate (regioni, competenze, ecc.)
  • collegare al database interno la pagina skill per l'indicizzazione delle parole di ricerca
  • emettere la ricevuta di versamento della quota sociale
  • emettere la visura della posizione associativa a riscontro del versamento dei relativi diritti di segreteria
  • ordinare il timbro professionale al raggiungimento del numero minimo di timbri da realizzare a riscontro del versamento delle quotazioni previste
  • emettere il tesserino di appartenenza al raggiungimento del numero minimo di tessere da realizzare
  • registrare a bilancio le somme percepite
  • archiviare i documenti cartacei con le modalità previste
  • spedire all'indirizzo indicato nella domanda la documentazione di conferma ammissione

Art.6 Iscrizione all'albo

ANIP procede all'iscrizione all'albo sulla base dell'istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano alla stessa la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti richiesti

le commissioni inoltrano la proposta all'ANIP entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. ANIP decide entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta; qualora entro detto termine nessun provvedimento sia adottato, la proposta di iscrizione si intende accolta

la domanda prende data dal giorno della presentazione, ovvero, in caso di sua incompletezza, da quello del completamento o della regolarizzazione

i professionisti iscritti all'ANIP sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista (quota sociale)

Art.7 Cancellazione dall'albo

ANIP provvede alla Cancellazione del professionista associato in caso di:

  • domanda dell'interessato presentata alla commissione di competenza
  • perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione
  • accertamento, anche successivo all'ammissione, della mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione ovvero iscrizione
  • mancato versamento del contributo annuale
  • radiazione dall'Albo deliberata dall'ANIP

ANIP provvede alla cancellazione prevista a seguito dell'accertamento del relativo presupposto

  • entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cancellazione
  • entro 60 giorni dall'avvio dell'istruttoria relativa all'accertamento della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'ANIP
  • entro 30 giorni dall'avvio dell'istruttoria, ovvero dalla data di scadenza del periodo associativo, relativa al mancato pagamento del contributo annuale

la commissione comunica senza indugio all'ANIP l'eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione entro i termini fissati per la cancellazione

i professionisti cancellati dall'Albo possono esservi nuovamente iscritti a domanda e previa attestazione di versamento dei diritti di segreteria e dei costi per l'istruzione della pratica e/o abbiano provveduto al versamento del contributo annuale, delle quote insolute contestate, qualora:

  • siano rientrati in possesso dei requisiti previsti
  • abbiano superato le prove di selezione previste dal Bando di selezione corrente nel periodo di richiesta di ri-ammissione
  • siano trascorsi 3 anni dalla data di cancellazione in seguito a provvedimento di radiazione

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