RG20204 - Provvedimenti sanzionatori
(Provvedimenti attuativi Regolamento ANIP RG10501 Art.7)
- Art.1 Sanzioni
- Art.2 Radiazione
- Art.3 Sospensione
- Art.4 Avvertimento, richiamo scritto
- Art.5 Applicazione
Doc. RG20204
Emissione 30/11/2004
Ultimo Aggiornamento 30/11/2007
Edizione: 02
Redatto da: Grandesso Giovanni
Verificato da: Grandesso Giovanni
RG20204 - Provvedimenti sanzionatori
Art.1 Sanzioni.
I professionisti dell'informatica che violano le norme o le disposizioni generali o particolari emanate da ANIP sono puniti in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva con una delle seguenti sanzioni
- l'avvertimento
- il richiamo scritto
- la sospensione
- la radiazione
le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dall'ANIP in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.
Art.2 Radiazione.
ANIP dispone della radiazione in caso di :
- contraffazione di firma del cliente su modulistica contrattuale o qualsiasi altra documentazione relativa ad operazioni dal professionista poste in essere
- comunicazione di false informazioni all'ANIP, alle commissioni territoriali, al cliente, ai Colleghi o di documenti non rispondenti al vero
- tre richiami scritti cumulati nell'arco del periodo di adesione all'ANIP previsti secondo quanto disposto all'Art.4 Avvertimento, richiamo scritto del presente regolamento
- perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'Art.2 Requisiti per l'iscrizione RG18204
- mancato versamento della quota sociale
- Inosservanza delle dichiarazioni sottoscritte con atto autografo all'atto della domanda di ammissione all'ANIP
Art.3 Sospensione.
ANIP dispone della sospensione per un periodo stabilito dalla Commissione territoriale e ratificata dal Presidente nel caso di :
- inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate dall'art.4 RG19204 Regole di presentazione e comportamento
- esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'art.2 Incompatibilità RG19204
- violazione delle regole generali di presentazione e comportamento
- inadempimento degli obblighi di conservazione dei documenti richiamato dall'Art.5 Conservazione della documentazione RG19204
- inosservanza degli obblighi nei confronti delle commissioni territoriali, dall'ANIP, dei clienti, dei Colleghi
- inosservanza dell'obbligo di formazione professionale
- qualora sia sottoposto ad una delle misure cautelari previste dal capo II (misure coercitive) Titolo I libro IV del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato in relazione ai reati e delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro L'Economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria
- sussistenza di elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni o indicazioni generali o particolari impartite dall'ANIP
Nel periodo di sospensione vengono altresì sospesi tutti i servizi e la loro relativa erogazione prevista nel normale regime associativo dell'interessato
il socio sospeso si astiene dall'utilizzo dei loghi, e del materiale dell'associazione, compreso l'utilizzo del timbro professionale.
Art.4 Avvertimento, richiamo scritto.
ANIP può disporre del provvedimento di avvertimento (verbale) o richiamo scritto nei casi di trasgressione che non costituiscono grave violazione
Art.5 Applicazione.
Per ciascuna delle violazioni individuate, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, ANIP può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore. Per le violazioni o sanzioni non previste dal presente Regolamento, è facoltà dell'ANIP disporre le sanzioni ritenute adeguate al caso di volta in volta esaminato.



