RG17204 disciplina Collegi e Commissioni

ANIP - RG17204 Regolamento di disciplina Collegi e Commissioni

RG17204 Regolamento di disciplina Collegi e Commissioni

(Provvedimenti attuativi Regolamento ANIP RG10501 Art.4)

Doc. RG17204 Emissione 30/11/2004
Ultimo Aggiornamento 13/02/2019
Edizione: 04
Redatto da: Giovanni Grandesso
Verificato da: Giovanni Grandesso

Art.1 Istituzione e compiti

IL Collegio. Presso la sede che ogni associato ANIP, in possesso delle caratteristiche previste, avrà cura di indicare, è istituito il Collegio provinciale e/o regionale e la Commissione territoriale

Le Commissioni. Le commissioni territoriali sono presiedute dal presidente di Collegio provinciale o regionale ANIP e:

  1. dichiarano l'improcedibilità della domanda di accesso agli esami di ammissione in caso di sua incompletezza o irregolarità
  2. ricevono le domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo, nonchè le domande di partecipazione alla prova valutativa
  3. verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla prova valutativa
  4. verificano la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'ANIP e l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità
  5. collaborano allo svolgimento delle prove valutative
  6. assolvono gli altri compiti affidati dall'ANIP
  7. possono richiedere al candidato/associato atti, informazioni e documenti ad integrazione dell'eventuale domanda di ammissione
  8. possono procedere, senza formalità, all'audizione preliminare del candidato anche a seguito di sua specifica richiesta
  9. possono richiedere informazioni e documenti ad altra commissione o al/ai soggetto/i presso il quale eventualmente opera il candidato in qualità di collaboratore dipendente o libero professionista

I membri delle Commissioni, ed il personale alla medesima assegnato, sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile all'ANIP nella figura del suo rappresentante legale.

Art.2 Nomina dei membri della Commissione

Le commissioni territoriali sono composte da tre membri nominati dal presidente di Collegio ANIP e dal Presidente ANIP, scelte in via indicativa fra: i soci ANIP, i soci delle associazioni di categoria riconosciute, le associazioni a tutela dei consumatori, le imprese private di rilevanza nazionale la cui attività sia attinente all'information technology.

Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente provvede all'indicazione di un membro supplente per il caso di assenza o impedimento del membro effettivo. Tale procedura non si applica per la nomina del membro supplente del Presidente della Commissione per il quale provvede il Presidente ANIP.

L'ufficio di membro della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione dei candidati per la preparazione alle prove d'esame.

L'ufficio di membro della commissione è assegnato in caso di possesso dei requisiti di ammissibilità alla prova valutativa

In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente, i membri effettivi si astengono dall'esercizio delle loro funzioni informando tempestivamente della circostanza la commissione alla quale appartengono.

Art.3 Cessazione e sospensione dei membri

Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di ammissibilità alla prova d'esame, determinano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata senza indugio dall'ANIP anche su segnalazione della commissione interessata

Le dimissioni dall'ufficio sono presentate alla commissione e da quest'ultima trasmesse all'ANIP per l'accettazione

I membri delle Commissioni possono essere revocati dal Presidente ANIP

Art.4 Attribuzioni del Presidente di Collegio e della Commissione

il Presidente:

  1. rappresenta la commissione
  2. convoca la commissione, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa dettando a tal fine le necessarie direttive
  3. sovraintende all'attività istruttoria e riferisce alla commissione per le deliberazioni
  4. vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate e sulla attuazione delle direttive dettate da ANIP

Art.5 Commissione

La Commissione

  1. delibera sulle materie rientranti nella propria competenza
  2. provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, nel rispetto delle procedure predisposte
  3. presiede in qualità di commissione esaminatrice allo svolgimento della prova valutativa
  4. esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al Presidente

la commissione si riunisce di norma ogni volta che il Presidente di Collegio lo ritenga opportuno o necessario nei luoghi ritenuti idonei

le riunioni sono convocate mediante avviso che deve pervenire ai membri indicativamente con un preavviso di sette giorni. I membri che non possono partecipare alla riunione con giustificate motivazioni, informano tempestivamente il Presidente di Collegio che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno comporta la decadenza dall'ufficio

di ogni riunione di commissione deve redigersi un verbale sottoscritto dal presidente del Collegio dal quale risultino l'ordine del giorno, i membri presenti, gli elementi essenziali della discussione. I verbali vanno trasmessi alla segreteria ANIP

ai membri delle commissioni spetta un rimborso spese per la partecipazione il cui ammontare è fissato annualmente da ANIP.

Art.6 Segreteria della commissione

Ove istituita, presso ogni commissione, l'Ufficio di segreteria della Commissione:

  1. assiste il presidente e la commissione, coadiuvandoli nell'esercizio delle rispettive attribuzioni
  2. cura lo svolgimento delle istruttorie di competenza della commissione e l'attuazione delle delibere adottate dalla medesima
  3. i compiti indicati al comma 1 devono essere svolti nel rispetto delle istruzioni impartite dal presidente della commissione
  4. il responsabile dell'ufficio di segreteria è il segretario della commissione

Art.7 Obblighi dei soci nei confronti delle commissioni

  1. i soci sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all'ANIP
    • i luoghi di conservazione dei documenti di cui all'Art.5 RG19204
    • ogni variazione degli elementi informativi attinenti la propria posizione associativa
  2. le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla data della intervenuta variazione
  3. i soci sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha avuto notizia