RG19204 Regolamento attività dei professionisti dell'informaticae

ANIP - RG19204 Regolamento attività dei professionisti dell'informatica

ANIP - RG19204 Regolamento attività dei professionisti dell'informatica

(Provvedimenti attuativi Regolamento ANIP RG10501 Art.6)

Doc. RG19204
Emissione 30/11/2004
Ultimo Aggiornamento 13/02/2019
Edizione: 06
Redatto da: Giovanni Grandesso
Verificato da: Giovanni Grandesso

Art.1 Ambito di attività

I professionisti dell'informatica associati ANIP, svolgono i propri incarichi o compiti ed assolvono agli obblighi a loro demandati ai sensi delle disposizioni e dei contenuti indicati nel codice Deontologico di Comportamento professionale ANIP, del Manifesto dei Valori, dei Regolamenti, dello Statuto ANIP, degli usi e consuetudini e di ogni altra disposizione nel tempo comunicata.

Art.2 Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di professionista dell'informatica iscritto all'ANIP è incompatibile con:

Art.3 Regole generali di comportamento

I professionisti dell'informatica devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari ed i codici di disciplina relativi alla loro attività. Devono inoltre rispettare le procedure ed i codici interni di comportamento del soggetto per conto del quale operano o che ha loro conferito l'incarico

I professionisti dell'informatica sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni acquisite dal committente o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo nei confronti dell'ANIP ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento legislativo ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali

Art.4 Regole di presentazione e comportamento

il professionista dell'informatica, al momento del primo contatto con il cliente, anche in aderenza agli usi e consuetudini consolidati nel tempo, deve:

  1. consegnare al nuovo cliente, copia della visura della propria posizione associativa, rilasciata in originale dalla sede operativa ANIP ed aggiornata ad ogni rinnovo annuale della quota associativa prevista;
  2. esibire la propria visura della posizione associativa, accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità ed assicurarsi che vengano visionati adeguatamente;
  3. consegnare al cliente copia della propria visura della posizione associativa anche in caso di variazione dei dati in essa contenuti;
  4. verificare l'identità del cliente prima della sottoscrizione di contratti, incarichi, preventivi, documenti in genere

In ogni caso, deve:

  1. chiedere al cliente informazioni inerenti il suo livello di conoscenza della materia IT al fine di adeguare la propria condotta nella prestazione professionale che è chiamato a svolgere;
  2. illustrare al cliente in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del contratto / incarico, gli elementi essenziali dell'incarico professionale, della prestazione, del servizio, del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi (se individuabili) e rischi tecnici ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
  3. assicurasi ed accertarsi che il cliente abbia ben compreso i termini o limiti del mandato di conferimento dell'incarico professionale, della prestazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi ed ai rischi tecnici correlati;
  4. documentare opportunamente ed adeguatamente l'eventuale rifiuto del cliente a ricevere le informazioni di cui ai punti precedenti anche con l'ausilio di documentazione sottoscritta dal cliente;
  5. rifiutare l'incarico in tutti quei casi in cui non sussistano o non sia possibile creare le reciproche condizioni favorevoli, indispensabili ad un corretto svolgimento dell'incarico professionale, della prestazione, della fornitura, ovvero nei casi in cui sussistano legittimi e reali impedimenti alla conclusione positiva dell'incarico professionale, della prestazione, della fornitura;
  6. adeguare il proprio comportamento in funzione della sussistenza degli indici di anomalia descritti nel seguito;
  7. rilasciare sempre copia al cliente della documentazione prodotta al fine di espletare l'incarico o i compiti assegnati;
  8. conservare adeguatamente tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare, in ogni caso possa prodursi tale necessità, l'ottemperanza delle disposizioni di comportamento, la propria buona fede e la diligenza nella conduzione dell'incarico o compito assegnato

Indici di anomalia

Gli indici di anomalia sono determinabili da elementi riguardanti la trattativa, da elementi soggettivi, da elementi oggettivi.

Nel rapporto che verrà ad instaurarsi con il cliente, appare utile che il professionista informatico acquisisca, in clima di reciproca fiducia, il maggior numero di elementi conoscitivi, non solo della posizione economica del cliente, per valutare le operazioni richieste e valutare gli elementi di "sospettosità" in base agli indici di anomalia riscontrati.

gli indici di anomalia più frequenti, dei quali il professionista informatico dovrà tenere conto e riguardanti la trattativa, possono essere:

  1. dichiarazione del cliente in merito a proprie difficoltà o sofferenze economiche o di difficoltà del mercato nel quale opera;
  2. rifiuto ad apporre firme su incarichi o su preventivi o su contratti a lui sottoposti;
  3. frettolosità nel concludere la trattativa senza gli adeguati approfondimenti;
  4. promesse di scambio di favore subordinate a sconti o promesse di futuri incarichi riservati al professionista;
  5. indicazione di più luoghi di consegna (o variazioni delle indicazioni) di eventuale materiale a soggetti estranei;
  6. trattative ed insistenze relative a sconti e/o dilazioni di pagamento esageratamente eccessive in relazione alle quotazioni economiche proposte/sottoposte al cliente;
  7. cliente residente in zona esterna alla propria area geografica abituale di intervento che si rivolge al professionista senza giustificato motivo;
  8. richiesta di prestazioni per importi significativi non in linea con le condizioni (anche economiche) del cliente o con il normale svolgimento della sua attività;
  9. richiesta di prestazioni effettuate in nome di committenti terzi estranei alla trattativa;
  10. clienti che dichiarano di non intrattenere rapporti con istituti di credito;
  11. operazioni effettuate tramite pagamento con assegno di persona diversa dal committente;
  12. richiesta di prestazioni con consegne o erogazione di servizi a più soggetti non dettagliatamente identificati;
  13. imposizioni/pressioni, in ogni forma espresse, circa il modo di condurre l'incarico;
  14. indicazioni/pressioni, in ogni forma espresse, sulle modalità di espletamento dell'incarico professionale;
  15. rifiuto dichiarato del cliente di assumersi le responsabilità derivanti dalle decisioni imposte al professionista;
  16. rifiuto del cliente di onorare (o eccessive perplessità in merito) le richieste di anticipi per fondo spese o anticipi sugli onorari;
  17. trattative con soggetto diverso dal responsabile del conferimento di incarico professionale o di fornitura di materiale;

Art.5 Conservazione della documentazione

il professionista dell'informatica deve conservare ordinatamente presso il proprio domicilio ove elegge l'attività professionale:

la documentazione deve essere tenuta dal professionista informatico per almeno 5 anni, fatte salve diverse indicazioni previste dalla legislazione in vigore

la documentazione individuata ai punti precedenti, può essere conservata anche mediante supporto magnetico, microfilmature, supporti ottici o digitali ovvero in altra forma tecnica equivalente, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni legislative contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 1998) Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59. E' buona abitudine apporre alla documentazione conservata in forma digitale, l'apposizione di marcature temporali tramite apposizione di firma digitale.

Art.6 Disciplina dell'aggiornamento Professionale

Le specifiche dell'aggiornamento professionale e degli obblighi formativi in tema di formazione continua sono disciplinati dal Regolamento RG30707 Disciplina dell'aggiornamento professionale