RG 30707 disciplina dell'aggiornamento professionale

ANIP - RG 30707 Regolamento di disciplina dell'aggiornamento professionale

ANIP - RG 30707 Regolamento di disciplina dell'aggiornamento professionale

Doc. RG30707
Emissione 01/07/2007
Ultimo Aggiornamento 12/02/2019
Edizione: 04
Redatto da: Giovanni Grandesso
Verificato da: Giovanni Grandesso, Rampazzo per.ind.Attilio, Sartor Loris

Articolo 1 - Formazione professionale continua

Tutti gli iscritti all'ANIP hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento.
A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo tecnico scientifico inerente l'Information Technology.

Articolo 2 - Durata e contenuto dell'obbligo

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, ogni iscritto deve conseguire all'anno almeno n. 10 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 3 crediti formativi debbono essere conseguiti con la partecipazione ad eventi formativi organizzati da ANIP. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n.2 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale di cui ai regolamenti ANIP e la deontologia.
La verifica dell'adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Collegi provinciali, ovvero dal Presidente, con le modalità previste dal successivo art. 8.
L'adempimento dell'obbligo formativo costituisce presupposto per l'indicazione del settore di attività prevalente di ogni associato.

Articolo 3 - Eventi formativi

Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dall'ANIP:

La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 6 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati, dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dall'ANIP.
L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonchè gli argomenti trattati.

Articolo 4 - Attività formative

Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

ANIP attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 8 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera c) e di n. 7 crediti per le attività di cui alla lettera d).

Articolo 5 - Esoneri

ANIP, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, per gravi motivi, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l'impedimento si verifica.
All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso dell'anno, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

Articolo 6 - Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

Ciascun iscritto deve depositare, annualmente anche su richiesta dell'ANIP, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.
Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 7 - Attività dei Collegi provinciali ANIP

Ciascun Collegio provinciale ANIP promuove le attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni.
In particolare, i Collegi Provinciali, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corso dell'anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e la deontologia.
I Collegi Provinciali realizzano il programma, anche di concerto con altri Collegi provinciali e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi. Entro il 30 novembre di ogni anno, i Collegi provinciali sono tenuti a comunicare al Presidente ANIP una relazione che illustri il programma formativo dell'anno solare successivo e indichi i criteri e le finalità cui il Collegio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso.

Articolo 8 - Controlli dei Collegi Provinciali

Il Collegio provinciale, ovvero la Segreteria Nazionale, promuove l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalità che dovranno essere contenute nella relazione illustrativa del programma formativo, di cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
Ai fini della verifica, il Collegio provinciale può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, ANIP non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
Per lo svolgimento di tali attività, il Collegio può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da professionisti esterni. Ove il Collegio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Presidente con deliberazione motivata.

Articolo 9 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ANIP promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite di strutture tecnico scientifiche convenzionate, eventi formativi.
IL Presidente, anche avvalendosi delle strutture tecnico scientifiche convenzionate, assiste i Collegi provinciali nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Collegi delle incombenze ad essi affidate.
Il Presidente valuta le relazioni trasmesse dai Collegi provinciali a norma del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei programmi formativi organizzati, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità delle formazione continua. Il parere del Presidente deve essere espresso entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intende approvato.
In caso di parere negativo, il Collegio provinciale è tenuto nei trenta giorni successivi a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Presidente ANIP.

Articolo 10 - Norme di attuazione

ANIP, nella persona del Presidente Nazionale, sentito il parere dei Presidenti dei Collegi Provinciali, ovvero di propria iniziativa, emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 31 agosto 2007 ed il periodo di valutazione della formazione continua decorre, retroattivamente, dal 1 Gennaio 2007.