Codice Deontologico ANIP

ANIP - Codice Deontologico

ANIP - CODICE DEONTOLOGICO
DEI PROFESSIONISTI DELL'INFORMATICA
(degli INFORMATICI PROFESSIONISTI)

A cura di Giovanni Grandesso - Presidente ANIP - ECS.
Nuova edizione 2005 Agg.to maggio 2018


TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEI PRINCIPALI TERMINI CONTENUTI NEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INFORMATICI PROFESSIONISTI (art.1)


TITOLO 2 - PRINCIPI GENERALI (artt. 2 -14)


TITOLO 3 - RAPPORTI CON I CLIENTI

Capo 1- Accettazione dell'incarico (artt. 15 -18)

Capo 2- Esecuzione dell'incarico (artt. 19-24)

Capo 3- Cessazione dell'incarico (artt. 25-28)

Capo 4- Riservatezza (artt. 29-30)

Capo 5- Assicurazione dei rischi professionali (art. 31)


TITOLO 4 - RAPPORTI TRA COLLEGHI

Capo 1- La colleganza (artt. 32 -35)

Capo 2- Il subentro di un collega nell'incarico professionale (artt. 36-41)

Capo 3- L'assistenza ad uno stesso cliente (artt. 42-46)

Capo 4- L'assistenza a clienti aventi interessi diversi (artt.47-49)


TITOLO 5 - RAPPORTI DIVERSI

Capo 1- Rapporti con i collaboratori (artt. 50 -53)

Capo 2- Rapporti con l'ANIP (artt. 54-56)

Capo 3- Rapporti con i pubblici uffici (artt. 57-58)

Capo 4- Rapporti con la stampa ed altri mezzi d'informazione (art.59)

Capo 5- Altri rapporti (artt. 60-62)




TITOLO 1

Definizione dei principali termini contenuti nel Codice Deontologico degli Informatici Professionisti.



ART. 1

1. Abilitazione professionale: Provvedimento che rientra nella categoria dell'autorizzazione in subordine al superamento di prove di selezione specificate nel Regolamento Generale e successive Disposizioni attuative ANIP. Il professionista informatico ammesso, deve essere in possesso di determinati requisiti stabiliti dal Regolamento Generale ANIP. Il soggetto che richiede l'abilitazione ha già un diritto ad esercitare l'attività. Il riconoscimento conferito con l'abilitazione professionale ANIP ha la funzione di verificare che l'attività del singolo non sia in contrasto con gli interessi generali del mercato, dei colleghi e più in generale della collettività

2. Abuso: Azione non conforme ai dettami dei Regolamenti, dei Codici, delle Norme sottoscritte all'atto dell'adesione all'ANIP, ovvero delle indicazioni orientative dell'ANIP, comunque eccessiva, indebita o arbitraria nell'ambito dell'attività professionale.

3. Albo: Registro ufficiale, non necessariamente cartaceo, in cui sono iscritti coloro che esercitano l'attività di Informatico Professionista successivamente al superamento dei test di selezione predisposti dall'ANIP; l'iscrizione è requisito non obbligatorio ma necessario, perchè solo da quel momento ANIP ed i professionisti associati, conferiscono riconoscimento al Professionista circa la possibilità di iniziare la sua attività regolamentata e stipulare contratti di prestazione d'opera con i clienti.

4. Cliente: Chi si vale delle prestazioni del Professionista.

5. Committente: Chi ordina un lavoro o una prestazione, anche per conto di un terzo cliente.

6. Collega: Altro iscritto all'ANIP - Albo Nazionale Informatici Professionisti.

7. Fatto disdicevole al decoro professionale: Qualsiasi azione compiuta da un iscritto all'ANIP, idonea a colpire l'onorabilità o la credibilità professionale degli iscritti, ovvero in contrasto con le Regole accettate e sottoscritte al momento del conferimento dell'abilitazione professionale.

8. Informatico Professionista: Iscritto all' ANIP Albo Nazionale Informatici Professionisti; La figura del professionista informatico viene individuata nella persona fisica che in qualità di libero professionista o di dipendente, esercita abitualmente e principalmente un attività svolta nel campo dell'Informatica e dell'organizzazione - come libero professionista o dipendente - in qualità di programmatore, analista, consulente EDP, sistemista, gestore di banca dati, auditor, ovvero esercita professionalmente e prevalentemente l'attività di : consulenza, supervisione, direzione, manutenzione, controllo, installazione, realizzazione, progettazione, collaudo, di sistemi informativi tecnologici atti al trattamento di informazioni, ovvero dati, comunemente definita con il termine informatica. L'elenco va considerato aperto alle future categorie e figure professionali che, nel tempo, saranno comprese dall'ANIP in quella, generale, degli Informatici Professionisti.

9. Mancanza: Motivo di colpevolezza, non particolarmente grave.

10. Metodologia: Impiego coerente e rigoroso di un determinato metodo, inteso come procedimento atto a garantire - sul piano teorico o pratico - la funzionalità di un lavoro o di una azione.

11. Onorario: Compenso dato al Professionista, in genere determinato in base alle tariffe suggerite dall'ANIP; in caso di dispute in merito all'onorario, il cliente può rivolgersi all'ANIP e poi al giudice.

12. Commissione Territoriale o Collegio provinciale o Collegio Regionale: Organismo previsto per il controllo dei requisiti di ammissione all' ANIP Albo Nazionale Informatici Professionisti; ha fra i suoi obiettivi statuari quello di proteggere il pubblico e i clienti dall'esercizio difforme ai codici, Regolamenti e Valori ANIP, garantendo per l'accesso alla stessa una selezione professionale.

13. Parere: Prestazione professionale consistente in un giudizio, motivato da una interpretazione o da un criterio riconducibile alla preparazione scientifica ed all'esperienza di chi lo fornisce, su situazioni di fatto oppure su problemi teorici prospettati dal cliente.

14. Prestazione professionale: Tutto ciò che l'Informatico Professionista compie nell'adempimento dei propri doveri professionali.

15. Prestazione urgente: Prestazione professionale per la risoluzione di problemi o per il compimento di attività che, a causa di un particolare stato di necessità, richiede una pronta soluzione oppure un immediato interessamento.

16. Procedura: Normalmente il termine è sostanzialmente analogo a quello di programma. In questa sede assume anche il valore di insieme di programmi, tra loro indipendenti, ma funzionalmente collegati, in grado di risolvere problemi complessi.

17. Programma: Il termine va inteso in senso ampio. Il programma è sostanzialmente una sequenza di istruzioni redatte in un linguaggio o con un metodo di programmazione ed organizzate seguendo un determinato schema logico. Esso consente di presentare un algoritmo in una forma comprensibile ad un elaboratore elettronico sia direttamente che indirettamente (dopo averlo sottoposto ad un processo di traduzione); un programma, ad esempio, risolve uno specifico problema, compie una determinata azione, risponde - in un determinato modo - ad eventi esterni. Nel termine programma sono compresi anche i cosiddetti sottoprogrammi e le routines. Per programmi si intendono, in generale, i risultati di un attività finalizzata alla risoluzione di problemi, mediante l'utilizzo dell'elaboratore. In presenza di problematiche complesse o assai articolate, tale attività richiede che vengano specificati: gli obbiettivi da raggiungere, le operazioni che devono essere controllate, la scrittura delle istruzioni che compongono il programma, la loro validazione mediante opportuni collaudi e la verifica del raggiungimento degli scopi prefissati.

18. Pubblicità: Qualsiasi forma di propaganda diretta ad ottenere dalla collettività la preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio; tale propaganda può anche essere volta alla semplice acquisizione di notorietà e prestigio.

19. Tariffa: Il prezzo di ogni prestazione tipica compiuta dall'Informatico Professionista, che viene richiesto al cliente.

20. Tariffe suggerite ed approvate dall'ANIP: Minimi e massimi tariffari suggeriti ed approvati dall'Albo Nazionale Informatici Professionisti; l'Informatico Professionista deve applicare normalmente tali tariffe che vengono aggiornate con cadenza periodica.

21. Tecnologie: Tutti i mezzi ed i procedimenti utilizzati al fine di risolvere problemi concreti, trasformando le conoscenze teoriche in risultati pratici e concreti.

22. Sanzione disciplinare: Sanzione inflitta dall'ANIP nei confronti di un iscritto. Le sanzioni, in ordine di gravità, possono essere: avvertimento, richiamo scritto, sospensione, radiazione. L'applicazione delle sanzioni e le specifiche norme sono contenute nel Regolamento Generale ANIP

23. Conflitto di interessi: una situazione di contrasto parziale o totale, diretto o indiretto fra l'interesse del cliente e l'interesse dell'informatico professionista.


TITOLO 2

Principi Generali

Art. 2

1. La deontologia dei Professionisti dell'Informatica è l'insieme dei principi, delle regole, dei valori e delle consuetudini che ogni Iscritto all'Albo Professionale deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione.

Art. 3

1. L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e dai Regolamenti che il professionista sottoscrive all'atto dell'ammissione, ovvero delle indicazioni dell'ANIP, configura l'abuso ovvero la mancanza nell'esercizio della professione ovvero il fatto disdicevole al decoro professionale, ed è punibile con le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Generale

Art. 4

1. L'Informatico Professionista deve denunciare all'ANIP ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provengano, affidando all'ANIP stessa la tutela del proprio diritto a resistere a tali imposizioni.

Art. 5

1. L'Informatico Professionista, nel compimento di ogni prestazione professionale, deve costantemente ispirarsi alla propria coscienza nel pieno rispetto della persona umana e, in ogni caso, deve agire nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e delle leggi.

2. L'informatico professionista respinge ogni influenza estranea alla propria attività. Il suo comportamento è sempre conforme ad elevati standard di correttezza professionale, anche quando non sia espressamente e puntualmente prescritto da norme legislative e regolamentari.

3. Egli non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.

Art. 6

1. L'Informatico Professionista è libero di indicare i mezzi metodologici e tecnologici più adeguati a seconda delle circostanze atti all'erogazione di una prestazione professionale a regola d'arte.

2. E' colpa grave che egli soggiaccia, in questo campo a suggestioni pubblicitarie, a imposizioni di natura politica o, peggio, ad interessi personali di carattere economico.

Art. 7

1. L'Informatico Professionista deve curare con diligenza i lavori affidatigli. Ha il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività. Nello svolgimento della sua attività l'informatico professionista persegue standard di alta qualità. Un elevato grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza caratterizza tutti i suoi atti nell'esercizio della professione.

Art. 8

1. L'Informatico Professionista non deve accettare incarichi per cui non si senta di avere la necessaria preparazione.

Art. 9

1. E' proibito all'Informatico Professionista che riveste cariche pubbliche di valersene a scopi professionali.

Art. 10

1. La fiducia è alla base dei rapporti professionali dell'Informatico Professionista.

2. L'Informatico Professionista deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.

3. Egli deve rispettare l'obbligo della riservatezza.

Art. 11

1. L'Informatico Professionista ha l'obbligo del continuo aggiornamento professionale. Per garantirsi i necessari livelli di competenza, l'informatico professionista cura costantemente la propria formazione ed il proprio aggiornamento professionale, anche adottando le iniziative proposte dall'ANIP

Art. 12

1. Il comportamento dell'Informatico Professionista deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

2. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'associazione professionale a cui appartiene.

Art. 13

1. La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale; pertanto l'Informatico Professionista deve osservarle in maniera rigorosa.

2. L'Informatico Professionista - che non sia lavoratore dipendente - si astiene dal richiedere onorari in misura inferiore a quanto fissato nelle tariffe in vigore al momento dell'accettazione dell'incarico, regolarmente approvate dall'ANIP.

Art. 14

1. L'Informatico Professionista non può procurarsi clientela mediante pubblicità scorretta o procacciatori mendaci. Ha il dovere della trasparenza. Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla salvaguardia dei loro interessi ed allo svolgimento dei loro compiti.

TITOLO 3

RAPPORTI CON I CLIENTI

Capo 1 Accettazione dell'incarico

Art. 15

1. L'Informatico Professionista deve far conoscere tempestivamente al cliente, verbalmente o per iscritto la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

Art. 16

1. L'Informatico Professionista deve adoperarsi, quando è possibile, affinchè l'incarico sia conferito per iscritto al fine di precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di circoscrivere l'ambito delle sue responsabilità.

2. E' comunque opportuno che l'Informatico Professionista, che abbia ricevuto un incarico verbalmente, ne dia conferma scritta al cliente specificando i limiti del mandato oltre all'oggetto dell'incarico stesso.

Art. 17

1. L'Informatico Professionista non può accettare l'incarico se non possiede la specifica competenza necessaria per l'assolvimento dei lavori commissionati.

2. Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità l'Informatico Professionista, che non possieda specifica competenza ed adeguata organizzazione, deve astenersi dal prestare la sua opera.

3. Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere accettati quando il cliente abbia espressamente autorizzato l'intervento di collaboratori od altri esperti.

Art. 18

1. L'Informatico Professionista non deve accettare l'incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti il relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.

Capo 2

Esecuzione dell'incarico

Art. 19

1. L'Informatico Professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto di lavoro e dallo stato della tecnica nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

Art. 20

1. L'Informatico Professionista deve, all'accettazione dell'incarico, illustrare al cliente - con semplicità e chiarezza - gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi ai lavori affidatigli. Ha l'obbligo di informare il cliente sui costi reali, i benefici, i limiti dei servizi o prestazioni proposte e si astiene da affermazioni fuorvianti sui risultati futuri della prestazione

2. Egli deve inoltre, nel corso della sua attività, ragguagliare tempestivamente il cliente sui fatti essenziali connessi allo svolgimento della sua opera. L'informatico professionista presta assistenza continuativa al cliente. E' disponibile ad accogliere richieste di informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente dal fatto che tale attività possa essere funzionale alla promozione di nuovi incarichi.

Art. 21

1. L'informatico professionista persegue l'interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo. Non sono giustificati comportamenti contrari all'interesse del cliente da parte dell'informatico professionista, anche se suggeriti o sollecitati dal cliente stesso o da parti terze.

2. L'informatico professionista pone l'interesse pubblico al di sopra del proprio interesse. L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso. Egli rifiuta le richieste del cliente in contrasto con le norme del presente Codice Deontologico

3. La tutela degli interessi del cliente deve avvenire senza emotiva partecipazione e con distacco, al fine di assicurare obbiettività nella prestazione.

Art. 22

1. L'Informatico Professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità o salvo il caso di espressi conferimenti del cliente, dai limiti dell'incarico conferitogli.

2.Egli deve, tuttavia, assumere con prudenza le iniziative ritenute idonee e svolgere tutte le attività attinenti l'incarico ricevuto, accettato e concordato con il cliente.

Art. 23

1. L'Informatico Professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie finanziarie al cliente o per conto del cliente.

2. L'Informatico Professionista che detiene somme del cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

Art. 24

1. Le prestazioni d'urgenza - salvo diverso accordo scritto con il cliente o committente e salvo, in caso di Informatici Professionisti lavoratori dipendenti, che esistano specifiche disposizioni nel Contratto Collettivo di Categoria - sono da considerarsi obbligatorie solo in caso di grave necessità, limitatamente alle disfunzioni di installazioni e realizzazioni del singolo Informatico Professionista.


Capo 3

Cessazione dell'incarico

Art. 25

1. L'Informatico Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura del problema e difficoltà pratiche, deve informare il cliente e chiedere - a seconda dei casi - di essere sostituito o affiancato da altro Professionista.

Art. 26

1. L'Informatico Professionista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

Art. 27

1. L'Informatico Professionista non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo svolgimento con correttezza e dignità.

Art. 28

1. Nel caso di cessazione dell'incarico l'Informatico Professionista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro Professionista.

2. L'Informatico Professionista è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli 2235 e 2237 del Codice Civile; comunque deve comportarsi con diligenza, distacco e signorilità.

3. Ogni violazione delle norme del Presente Codice Deontologico di Comportamento Professionale, dei Regolamenti ANIP e delle indicazioni generali ANIP, integrano una lesione dell'immagine, della credibilità e dell'onore di tutti gli associati.


Capo 4

Riservatezza

Art. 29

1. L'informatico professionista è tenuto a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dal committente apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, anche se questa riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici o di cui comunque dispone in ragione della propria attività, salvo nei confronti dell'ANIP in caso di attivazione di procedimento disciplinare, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento legislativo ne imponga o ne consenta la rivelazione.

2. L'Informatico Professionista ha il tassativo obbligo di denunciare all'ANIP tutte le violazioni di cui venga, anche casualmente, a conoscenza.

3. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali

Art. 30

1. L'Informatico Professionista non può rivelare il nome del cliente o le prestazioni fatte a suo favore, al fine di aumentare il proprio prestigio professionale od a fini pubblicitari, anche se la rivelazione possa essere ininfluente per il cliente stesso.

2. In deroga a quanto sancito nel comma precedente, sono ammessi accordi scritti di autorizzazione tra l'Informatico professionista ed il cliente.


Capo 5

Assicurazione dei rischi professionali

Art. 31

1. L'Informatico Professionista deve porsi in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione.

2. A tal fine, ove non disponga di sufficienti mezzi di copertura, è tenuto a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione con compagnia di primaria importanza.

3. L'Informatico Professionista deve altresì collaborare alla sollecita liquidazione del danno.


TITOLO 4

RAPPORTI TRA COLLEGHI

Capo 1

La colleganza

Art. 32

1. L'Informatico Professionista deve comportarsi con i Colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità, lealtà e solidarietà.

2. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.

3. Il giovane Informatico Professionista deve agire con particolare riguardo nei confronti del collega anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, deve essergli di guida e di esempio nell'esercizio della Professione.

Art. 33

1. L'Informatico Professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento di incarichi professionali.

Art. 34

1. L'Informatico Professionista non può divulgare senza espressa autorizzazione, scritti, informazioni o comunicazioni riservate, ricevute, anche occasionalmente, da un collega.

Art. 35

1. Gli Informatici Professionisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca assistenza. Pur all'interno di un rapporto di concorrenza, l'informatico professionista si comporta con lealtà in particolar modo nell'ambito delle attività di acquisizione di nuovi clienti o di reclutamento di collaboratori.

Capo 2

Il subentro di un collega nell'incarico professionale

Art. 36

1. L'Informatico Professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare modi e formalità corrette e comportarsi con lealtà.

2. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, l'Informatico Professionista deve rispettare le disposizioni contenute nei successivi articoli di questo capo.

Art. 37

1. Prima di accettare l'incarico, l'Informatico Professionista deve:

a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;

b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;

c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

Art. 38

1. L'Informatico Professionista che venga sostituito da un altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinchè il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Art. 39

1. L'Informatico Professionista deve rifiutare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico.

Art. 40

1. In caso di decesso di un collega, l'Informatico Professionista chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dell'attività dal Presidente dell'ANIP, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento.

2. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

3. In presenza di prestazioni iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due Informatici Professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del'ANIP.

Art. 41

1. In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un Informatico Professionista, il collega chiamato a sostituirlo si adopera a conservarne le caratteristiche personali, organizzative, economiche e finanziarie.

2. Il sostituto non può accettare incarichi da clienti del collega sostituito prima che siano decorsi due anni dalla conclusione della sostituzione.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Capo 3

L'assistenza ad uno stesso cliente

Art. 42

1. Se il cliente chiede all'Informatico Professionista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non può accettare l'incarico senza il consenso del collega.

Art. 43

1. Gli Informatici Professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti.

2. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire la comune attività.

Art. 44

1. L'Informatico Professionista, constatate nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente l'ANIP.

Art. 45

1. Nello svolgimento del comune incarico, ogni Informatico Professionista deve evitare - di regola - di stabilire contatti diretti ed esclusivi con il cliente senza preventiva intesa con i colleghi.

2. Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.

Art. 46

1. L'Informatico Professionista che assista, limitatamente allo svolgimento di una sola specifica attività, un cliente indirizzatogli da un collega, deve cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito l'incarico.

2. In tal caso i rapporti economici si instaurano direttamente fra l'Informatico Professionista ed il cliente del collega, previa consultazione con quest'ultimo.


Capo 4

L'assistenza a clienti aventi interessi diversi

Art. 47

1. L'Informatico Professionista che, per motivi professionali, venisse in contatto con un collega che presta la sua opera per un cliente che ha interessi confliggenti con quelli del proprio, deve comportarsi secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando particolare attenzione e far sì che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

Art. 48

1. La tutela degli interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.

2. L'Informatico Professionista, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega; nè si giova di informazioni confidenziali, di scritti o di comunicazioni di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.

3. Egli si astiene inoltre dal comunicare e trattare direttamente con chi abbia interessi confliggenti a quelli del suo cliente.

Art. 49

1. L'Informatico Professionista non solo non esprime apprezzamenti o giudizi critici operato del collega, ma usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento delle procedure.

2. In caso di necessità si applica quanto specificato al precedente articolo 44.


TITOLO 5

RAPPORTI DIVERSI

Capo 1

Rapporti con i collaboratori

Art. 50

1. L'Informatico Professionista deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica.

2. In particolare l'Informatico Professionista deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui.

Art. 51

1. L'Informatico Professionista deve preoccuparsi di fornire ai collaboratori l'insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorarne la preparazione.

Art. 52

1. L'Informatico Professionista deve retribuire i collaboratori in relazione alla natura del rapporto di collaborazione ed alla qualità delle loro prestazioni.

Art. 53

1. L'Informatico Professionista deve vigilare che i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare.

Capo 2

Rapporti con l'ANIP

Art. 54

1. L'Informatico Professionista coopera disinteressatamente all'attività dell'ANIP cui appartiene, nell'ambito dei compiti dell'ente professionale.

2. Può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato solo per validi e giustificati motivi .

Art. 55

1. L'Informatico Professionista ha il dovere di partecipare, di regola, alle assemblee degli iscritti all'ANIP.

Art. 56

1. L'Informatico Professionista deve denunciare all'ANIP ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.


Capo 3

Rapporti con i Pubblici Uffici

Art. 57

1.Nei rapporti con i magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, l'Informatico Professionista si comporta con cortesia e rispetto della Pubbliche Funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

2. L'informatico professionista favorisce e comunque non ostacola l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle autorità pubbliche, dell'ANIP, ritenendo che il buon funzionamento di queste istituzioni corrisponda all'interesse della propria categoria professionale

Art. 58

1. L'Informatico Professionista, che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 57, non deve utilizzare nè sottolineare nè vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della sua attività professionale.


Capo 4

Rapporti con la stampa ed altri mezzi di informazione

Art. 59

1. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa per le informazioni attinenti l'Albo, la sua organizzazione interna ed esterna, sono riservati da una funzione associativa specifica.

2. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'Informatico Professionista, in occasione di propri interventi professionali nella risoluzione di problemi di grande risonanza o presso clienti noti a livello nazionale e/o internazionale, deve usare cautela al fine di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed il divieto di pubblicità scorretta al proprio nome.

Capo 5

Altri rapporti

Art. 60

1. L'Informatico Professionista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Art. 61

1. E' vietato all'Informatico Professionista favorire o promuovere in qualsiasi modo chi esercita abusivamente un'attività professionale.

2. L'Informatico Professionista deve astenersi nel modo più assoluto dal prestare, in qualsiasi modo e forma, il proprio nome per coprire attività di persone non iscritte all'Albo.

3. Egli deve inoltre evitare di farsi sostituire, nei rapporti con il cliente, da persone non abilitate alla Professione.

Art. 62

1. L'Informatico Professionista deve qualificarsi con chiarezza precisando soltanto i titoli che, strettamente, gli spettano in modo da evitare qualsiasi equivoco.

2. In particolare egli deve fare seguire il proprio nome dalla dicitura conforme a quanto stabilito da apposito Regolamento che disciplina l'utilizzo del logo ANIP o del timbro professionale. Il Tesserino sociale nel formato previsto dall'ANIP può sostituire tale indicazione.

3. Tale dicitura può apparire anche nella schermata iniziale generata dall'applicazione software sviluppata dall'Informatico Professionista per un tempo non inferiore ai cinque secondi, anche solo nel corso del caricamento.

4. In caso di particolari esigenze di utilizzo del programma o per espressa necessità del cliente, la suddetta dicitura potrà apparire come commento nella prima riga del codice sorgente sviluppato dall'informatico professionista oppure in un file di testo contenuto nella cartella ove è memorizzato il programma principale dallo stesso sviluppato.