RG18204 Disciplina dell'Albo professionale ed esami di ammissione

ANIP - RG18204 Disciplina dell'Albo professionale ed esami di ammissione

RG18204 Disciplina dell'Albo professionale ed esami di ammissione

(Provvedimenti attuativi Regolamento ANIP RG10501 Art.5bis)

Doc. RG18204
Emissione 30/11/2004
Ultimo Aggiornamento 13/02/2019
Edizione: 10
Redatto da: Giovanni Grandesso
Verificato da: Giovanni Grandesso

Art.1 Albo dei professionisti dell'informatica ANIP

Sono iscritte all'Albo Nazionale Informatici Professionisti le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2 del presente Regolamento attuativo

Per ciascun iscritto, sono indicati nell'Albo:

Art.2 Requisiti per l'iscrizione

Per accedere agli esami di selezione è necessario:

  1. essere maggiorenni
  2. Presentare domanda di partecipazione compilata regolarmente e corredata degli allegati previsti dai Regolamenti RG32511 (Fascicolo elettronico - specifiche tecniche) e RG24204 (Compilazione documenti)

Per conseguire l'iscrizione all'ANIP è necessario:

  1. essere maggiorenni
  2. essere identificabile con la definizione di "informatico professionista" specificata nel Codice Deontologico di Comportamento professionale ANIP (Art.1 comma 8), ovvero persona fisica che in qualità di libero professionista o di dipendente, esercita abitualmente e principalmente almeno una delle seguenti attività: consulenza, supervisione, direzione, manutenzione, controllo, installazione, realizzazione, progettazione, collaudo, di sistemi informativi tecnologici atti al trattamento di informazioni ovvero dati, comunemente definite con il termine "informatica"
  3. dimostrare di aver esercitato, per un periodo continuativo minimo di cinque anni, l'attività attinente l'informatica, l'information technology, la scienza delle informazioni indicata al comma 2
  4. possedere i requisiti di onorabilità - non possono essere iscritti all'ANIP coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).
  5. non possono essere iscritti all'ANIP coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    • a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
    • in una qualsiasi causa attinente l'information technology se comminata entro i cinque anni precedenti la domanda di ammissione alla prova valutativa
  6. possedere i requisiti di professionalità - coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'ANIP devono, salvi i casi di esenzione, aver superato la prova valutativa indetta da ANIP costituita da un colloquio in modalità telematica (videoconferenza), ovvero essere in possesso dei requisiti di onorabilità

Art.3 Prova valutativa

Le prove valutative sono indette dall'ANIP con provvedimento pubblicato nel proprio sito internet

la prova di valutazione consiste in una auto-presentazione del candidato ed una serie di quesiti allo stesso proposti dalla Commissione. La verifica verte sulle materie specificate nel Bando di Selezione e sui contenuti indicati nel curriculum professionale sottoposto dal candidato alla Commissione.

la prova valutativa è superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore ad ottanta centesimi ovvero non inferiore a quanto riportato nel bando di selezione.

la prova valutativa si svolge, di norma, in forma telematica attraverso accesso a server di videoconferenza (aula virtuale) con le modalità di cui al Regolamento attuativo ANIP RG31511. La domanda di ammissione e la documentazione necessaria (fascicolo digitale), preventivamente firmata digitalmente e marcata temporalmente, va indirizzata alla Segreteria nazionale ANIP in formato digitale, secondo le specifiche pubblicate in specifico Regolamento attuativo ANIP RG32511, tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato.

ANIP, nell'ambito delle sessioni indette, stabilisce le date e le modalità di svolgimento delle prove di valutazione e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative

ANIP organizza le prove di selezione indipendentemente dal raggiungimento di un numero minimo di candidati.

Sono ammessi alle prove valutative, ove istituite e comunque su esplicito invito, coloro che:

In caso di assenza ingiustificata del candidato in occasione della prova di valutazione alla quale è stato ammesso con comunicazione ANIP, il candidato deve presentare nuova domanda e versare nuovamente il contributo di partecipazione.

Costituisce giustificato motivo per l'assenza, una o più delle seguenti cause:

l'assenza giustificata, concede al candidato il diritto a partecipare alla prima sessione di ammissione utile prevista dal bando di selezione successivo a quello in cui si è registrata l'assenza stessa ed al quale il candidato aveva diritto a partecipare. Resta a carico del candidato la produzione e presentazione, alla sede operativa ANIP, entro e non oltre 10 giorni dalla data delle prove, di documentazione idonea ad attestare le giustificazioni previste, in assenza della quale la prova è da considerarsi non superata.

ANIP può rinviare le date delle prove per motivi di particolare gravità, dandone preavviso tramite messaggio e-mail ai candidati, che conservano così il diritto di partecipare alla sessione successivamente indetta

In nessun caso la contribuzione economica prevista per la partecipazione alle prove di selezione può essere rimborsata o restituita

Art.4 Casi di esenzione

Con l'adozione delle nuove modalità di valutazione in via telematica, non sono previsti casi di esenzione dalle prove di valutazione. Costituiscono tuttavia motivo di agevolazione nel processo di valutazione e formazione del punteggio necessario al superamento delle prove, le seguenti condizioni sussistenti in capo a:

  1. coloro che si trovano in possesso del requisito di "speciale competenza" da più di 5 anni, ovvero risultano iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio CTU istituiti presso i Tribunali nazionali per un periodo uguale o superiore a 5 anni rispetto al momento in cui viene presentata la domanda di ammissione alle prove. In tal caso occorre presentare idonea attestazione prodotta dal Tribunale presso il quale si è iscritti ed auto-certificare l'assenza di provvedimenti disciplinari comminati al candidato nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione all'ANIP
  2. coloro che dimostrano di esercitare la professione di Informatico Professionista (così come definito all'Art.1 comma 8 Codice Deontologico ANIP) per un periodo continuativo non inferiore a 10 anni in qualità di dipendente o libero professionista, con l'esclusione delle attività meramente commerciali (venditore, commesso al banco, rappresentante), di mero amministratore di società quando l'attività espletata esuli dalla gestione direttamente correlata con l'informatica e documentata nell'atto costitutivo della società presso la quale ha prestato la sua opera.
  3. coloro che sono espressamente autorizzati dal Presidente o in sua vece dalle commissioni provinciali, ove istituite, previo inoltro agli stessi organismi di idonea documentazione, che il candidato avrà cura di predisporre ed inviare con le stesse modalità e caratteristiche previste dai Regolamenti in vigore.

In nessun caso è prevista l'esclusione dal sostenimento del colloquio con la Commissione di Selezione nei modi, luoghi e tempi stabiliti.

Art.5 Domanda di iscrizione

Nella domanda di iscrizione all'ANIP, l'istante deve indicare tutti i dati richiesti, senza omissioni, utilizzando l'apposito modulo predisposto, da compilare con elaboratore elettronico, corredato degli allegati previsti, in ogni caso in ottemperanza a quanto previsto e disposto dal Regolamento RG24204 (Compilazione documenti) e dal Regolamento RG32511 (Fascicolo elettronico - specifiche tecniche) quest'ultimo comprensivo dei moduli previsti

La domanda di iscrizione va presentata preventivamente alla prova orale per ottenere l'url di accesso all'aula virtuale usata per le prove di selezione.

La domanda deve essere corredata della documentazione prevista dal Regolamento RG32511 (Fascicolo elettronico - specifiche tecniche) e composta dai moduli ivi allegati e dai documenti, in formato digitale, nell'elenco seguente:

La segreteria ANIP, ricevuta la documentazione e l'eventuale parere della Commissione di selezione o del Presidente del Collegio di competenza, verificata la validità della firma digitale e della marcatura temporale preventivamente apposta dall'interessato, provvede ad inoltrare al candidato idonea comunicazione. La segreteria ANIP, in caso di parere favorevole all'ammissione, provvede inoltre a:

Art.6 Iscrizione all'ALBO

ANIP procede all'iscrizione all'albo sulla base dell'istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano alla stessa la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti richiesti

le commissioni inoltrano la proposta all'ANIP entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. ANIP decide entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta; qualora entro detto termine nessun provvedimento sia adottato, la proposta di iscrizione si intende accolta

la domanda prende data dal giorno della presentazione, ovvero, in caso di sua incompletezza, da quello del completamento o della regolarizzazione

i professionisti iscritti all'ANIP sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista (quota sociale)

Art.7 Cancellazione dall'albo

ANIP provvede alla Cancellazione del professionista associato in caso di:

ANIP provvede alla cancellazione prevista a seguito dell'accertamento del relativo presupposto

la commissione comunica senza indugio all'ANIP l'eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione entro i termini fissati per la cancellazione

i professionisti cancellati dall'Albo possono esservi nuovamente iscritti a domanda e previa attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a tre volte la quota associativa in vigore e dei costi per l'istruzione della pratica e/o abbiano provveduto al versamento del contributo annuale, delle quote insolute contestate, qualora: